ISCRIZIONE INPS SOCI S.R.L. E CONTRIBUZIONE UTILI
Soci di s.r.l. iscritti alla gestione artigiani e commercianti: niente contributi INPS sugli utili non distribuiti
La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze pronunciate a metà settembre 2026 (nn. 25377, 25378, 25383, 25465, 25466 e 25467), consolida un orientamento di grande rilievo per i soci-lavoratori di società a responsabilità limitata: gli utili accantonati a riserva e non distribuiti non concorrono alla base imponibile contributiva presso la gestione artigiani e commercianti.
Fino ad oggi l’INPS, sulla base delle circolari n. 102/2003 e n. 84/2021, richiedeva il versamento dei contributi sull’intera quota di reddito d’impresa attribuita al socio in base alla percentuale di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili. La Suprema Corte ha invece confermato che rileva solo il reddito “effettivamente” dichiarato ai fini IRPEF: senza percezione degli utili — salvo il caso di opzione per la trasparenza fiscale ex artt. 115-116 TUIR — non vi è alcun obbligo contributivo aggiuntivo.
Resta fermo l’obbligo di iscrizione e di versamento del contributo per il socio che partecipa in modo abituale e prevalente al lavoro aziendale, commisurato però alla sola parte di reddito d’impresa effettivamente dichiarata e liquidata al socio.
La portata pratica è immediata: i contribuenti che negli anni scorsi hanno versato contributi sugli utili accantonati a riserva possono valutare la presentazione di dichiarazioni integrative a rimborso per le annualità non ancora decadute, con retrocessione fino al periodo d’imposta 2020 (dichiarazione 2021).
In attesa di un chiarimento di prassi da parte dell’INPS, lo Studio è a disposizione per verificare la posizione contributiva dei soci di s.r.l. assistiti e valutare l’eventuale presentazione delle istanze di rimborso.



