Fiscalità Influencer

Con questo articolo si cercherà di spiegare la corretta fiscalità da applicare agli influencer, ma prima di tutto è necessario capire con tale espressione a quali figure lavorative ci si riferisce.

Il termine “influencer” viene utilizzato per delineare una “vasta” gamma di figure diverse tra loro ma che sono accumunate dalla ricorrente presenza sui social network, dove gli stessi pubblicano in maniera regolare contenuti video e non. Grazie alla pubblicazione di questi contenuti riescono ad ottenere un seguito (c.d. Follower) tanto da, il più delle volte, influenzare le scelte degli stessi. Da questo influenzare le scelte si legherà il loro guadagno. Queste fonti di guadagno derivano da diversi tipi di attività che gli stessi influencer posso svolgere, ed in funzioni dell’attività svolta si determina la qualificazione del reddito percepito. Di seguito si cercherà di ipotizzare una serie di attività tipo svolte dall’influencer e di associare la tipologia di reddito prodotto:

Tipo attività Descrizione attività Ipotesi qualificazione reddito
Affiliazione Inserimento di banner o link sul proprio blog o nelle storie di Istagram Reddito d’impresa
Unboxing Video realizzato dall’influencer in cui apre un pacco Reddito d’impresa
Monetizzazione piattaforme social Contratti stipulati con la piattaforma social Reddito d’impresa
Vendita di prodotti Ad esempio ricavi derivanti dalla vendita di prodotti di terzi o propri Reddito d’impresa
Servizi fotografici Con cui sono promossi i prodotti delle aziende Reddito lavoro autonomo
Brand contenet Video prodotti dall’influencer con l’obiettivo di promuovere prodotti o servizi Reddito lavoro autonomo
Sfruttamento diritto immagine Attraverso la propria immagine viene associato un prodotto o un marchio Reddito lavoro autonomo

 

L’attività dell’influencer è considerata una attività non occasionale ma bensì costante, dovuta dalla continua pubblicazione di contenuti video e non, questo comporta necessariamente essere titolare di un numero di partita Iva che determina quindi la necessità di emettere fatture elettroniche, nei confronti dei propri clienti, qualora si aderisca al regime dei forfettari non sarà necessario applicare l’iva sulle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi.

Si precisa che dal 01.01.2025 è stato istituito il codice Ateco 73.11.03 riservato esclusivamente all’attività di influencer come professione autonoma.

Lo stesso influencer può esercitare liberamente sia attività d’impresa e sia attività libero professionale avendo l’obbligo però di tenere le due contabilità separate.

Come vi è l’obbligo di avere una posizione Iva per l’influencer vi è altresì l’obbligo di avere una propria posizione previdenziale Inps.

Lo Studio resta a disposizione per l’eventuale consulenza in materia, onde evitare accertamenti fiscali in materia di imposte dirette ed indirette iniziati nell’ultimo periodo.