BONUS EDILIZI – nuove regole sule cessioni crediti dal 30 Marzo 2024
Con la pubblicazione del DL n. 39/2024, il legislatore, a decorrere dal 30/03/2024, ha ridisciplinato la possibilità di procedere all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito in relazione ai bonus edilizi.
Come già in precedenza, il divieto prevede una serie di deroghe che il contribuente dovrà valutare al fine di procedere alla cessione delle detrazioni fruite per spese sostenute nel 2024.
L’art. 1 del DL n. 39/2024 dispone le seguenti modifiche al DL n. 11/2023 a decorrere dal 30/03/2024:
- comma 1: sopprime:
– il comma 3-bis: riferito alle spese sostenute dagli enti non commerciali
– il comma 3-quater: riferito alle spese sostenute sugli edifici danneggiati dal sisma
ed integra il co- 3-ter: introducendo una deroga riferita agli edifici danneggiati dal sisma
- comma 2 e 3: riformula i casi di deroga dal divieto di cessione previsti dal DL 11/2023 in relazione alle precedenti fattispecie
- comma 4: riformula i casi di deroga al divieto di cessione per il bonus barriere architettoniche
- comma 5: dispone che le deroghe al divieto di cessione previsto per la generalità degli interventi (di cui agli artt. 2 e 3 del DL 11/2023):
– non si applicano agli interventi di cui all’art. 2, co. 2, lett. a), lett. b) e lett. c) primo periodo, (interventi che accedono al Superbonus) nonché al co. 3, lett. a) e lett. b) (interventi diversi dal Superbonus)
– per i quali, al 30/03/2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024) “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
N.B.: in relazione a quest’ultima disposizione andrà chiarito se la deroga al divieto di cessione operi:
- anche in assenza di sostenimento di spese per assenza di lavori effettuati (interpretazione letterale)
- o sia necessaria l’effettuazione (anche parziale) dei lavori, con relativa emissione di fattura pagata
In sostanza, in riferimento alla generalità dei bonus edilizi (dunque, ad esclusione del bonus barriere e degli interventi effettuati sugli edifici danneggiati dal sisma o dagli enti non commerciali) nulla cambia rispetto al passato nel caso di intervento per il quale
- operi la deroga già prevista dal DL 11/2023 (in generale da ricondurre alla presentazione del titolo abilitativo entro il 16/02/2023)
- ed i lavori risultino effettivamente avanzati, anche in minima parte, con emissione della relativa fattura e “sostenimento della spesa” (che per i soggetti diversi dalle imprese coincide con il pagamento della stessa).
Esempio: intervento da super-ecobonus effettuato da un condominio per i quali la delibera assembleare e la presentazione della CILAS siano intervenuti a gennaio 2023: l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito opera anche per le spese sostenute nel 2024 (detrazione del 70%), alla sola condizione che al 30 marzo 2024 stata sostenuto una “spesa minima”, per detto intervento.
Al contrario, l’opzione non risulta ammessa nel caso di emissione di una mera fattura per acconto su lavori ancora da iniziare al 30/04/2024.
Re.Fi.