Rottamazione Quater 2023

La rottamazione‐quater nella Legge di Bilancio 2023 .     

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
  • le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
La rottamazione è fruibile:

  • dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
  • dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • dai debitori che hanno in corso rate relative al c.d. saldo e stralcio e alle precedenti rottamazioni, i quali possono quindi omettere il pagamento delle rate e presentare la nuova domanda entro il 30.4.2023 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 20.1.2023)

Lo Studio resta a disposizione per la valutazione di convenienza circa l’adesione alla Rottamazione